Controlli per l’efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva

27 Agosto 2023 | Impianti di climatizzazione, News, Normativa e incentivi

La manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva è importante oltre che per la sicurezza degli stessi, anche dal punto di vista dell’efficienza energetica. Questo aspetto è regolato in particolar modo dal DPR nr. 74 del 2013 che norma l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici degli edifici, prevedendo l’esecuzione di controlli periodici che devono, poi, essere riportati nel libretto dell’impianto di climatizzazione.

Quando fare i controlli di efficienza degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva?

Un impianto termico è un apparato tecnologico destinato alla climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, che può includere anche la produzione di acqua calda sanitaria. Sono sistemi concernenti la produzione, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzo del calore, spesso combinati anche a sistemi di ventilazione dell’aria.

Impianti di questo genere sono soggetti a controlli di manutenzione periodica per  verificarne il corretto funzionamento e l’efficacia. In aggiunta vi sono anche le ispezioni necessarie al contenimento dei consumi di energia atte all’accertamento dell’efficienza energetica dell’impianto.
Questi controlli, infatti, verificano il rendimento del sistema di generazione dell’impianto, la presenza dei dispositivi di regolazione della temperatura e la funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua. La cadenza delle ispezioni varia da 1 a 4 anni, in base alla tipologia di alimentazione e alla potenza dell’impianto. Oltre ai controlli periodici, però, la valutazione dell’efficienza energetica va fatta anche:

  • nel momento di prima messa in esercizio dell’impianto;
  • in occasione di interventi di manutenzione dell’impianto;
  • nel caso della sostituzione degli apparecchi di generazione;
  • nel momento in cui vengono svolti interventi straordinari inerenti la sfera dell’efficienza energetica.

I controlli vanno svolti, secondo l’articolo 8 della normativa nr. 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale con potenza termica maggiore di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva, macchine frigorifere e pompe di calore con potenza maggiore di 12 kW. Nel caso particolare di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva alimentato esclusivamente con fonti rinnovabili, invece, non sono necessari controlli di efficienza energetica.

Periodicità dell’invio del rapporto di controllo di efficienza energetica

I controlli sugli impianti di climatizzazione invernale ed estiva vanno eseguiti da un tecnico abilitato che, al termine della valutazione, rilascia il rapporto di efficienza energetica. Tali rapporti, numerati in progressione per identificarli, vanno consegnati al responsabile dell’impianto in allegato al libretto di impianto di climatizzazione. Un’altra copia va, invece, trasmessa alla Regione, o Provincia autonoma, in modo da garantire l’aggiornamento catastale. La cadenza dell’invio agli organi regionali o provinciali è regolamentata dall’allegato A dell’articolo 8 del dpr 74/2013 e varia da 1 a 4 anni.

I tecnici che possono eseguire questo tipo di controlli sono professionisti autorizzati ai sensi del decreto nr. 37/2008. Si tratta di personale che possiede una formazione tecnica e professionale relativa alla tipologia di impianto da ispezionare, che conosce le norme e la legislazione inerenti a quel tipo di impianto e che è in grado di redigere il rapporto di ispezione.

Da Sester siamo abilitati ad eseguire controlli di efficienza energetica sugli impianti di climatizzazione invernale ed estiva: contattaci oppure vieni a trovarci nella nostra sede di Trento.