Decreto Requisiti Minimi 2025: cosa cambia nella progettazione degli impianti

8 Luglio 2026 | News, Normativa e incentivi

Il Decreto Requisiti Minimi 2025 ha ridefinito diversi aspetti della progettazione energetica degli edifici, con ricadute concrete sul lavoro di chi progetta gli impianti. Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 3 giugno 2026 e aggiorna in profondità il precedente Decreto del 26 giugno 2015 sulle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e sui requisiti minimi degli edifici. Non si tratta di un semplice ritocco di tabelle, ma di una revisione che tocca il modo in cui involucro, impianti, relazione tecnica e infrastrutture vengono pensati e verificati.

Vediamo cosa cambia concretamente per chi progetta gli impianti, in particolare per pompe di calore, sistemi di automazione, trattamento dell’acqua e ventilazione.

Cos’è il Decreto Requisiti Minimi 2025 e da quando si applica

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 ed è entrato in vigore il 3 giugno 2026, ossia 180 giorni dopo la pubblicazione. Un intervallo che  è servito ad aggiornare i software di calcolo e a dare ai professionisti il tempo di studiare le nuove regole. Il criterio di applicazione è semplice: per i titoli abilitativi richiesti fino a quella data continuano a valere le regole del Decreto 2015, mentre dal 3 giugno 2026 si applica il nuovo quadro.

Il senso dell’aggiornamento è allineare la normativa nazionale, ferma a un impianto ormai datato, all’evoluzione delle tecnologie, delle norme tecniche UNI e delle direttive europee sulla prestazione energetica. Il decreto viene spesso definito un “provvedimento ponte”: aggiorna il testo del 2015 e al tempo stesso anticipa alcuni indirizzi che troveranno pieno sviluppo con il recepimento della direttiva europea sulla prestazione energetica degli edifici. Per il progettista, il messaggio di fondo è che l’edificio non è più letto come somma di componenti isolati, ma come sistema integrato in cui involucro e impianti concorrono insieme al risultato energetico.

Pompe di calore e generatori: l’allineamento ai requisiti europei

Il decreto conferma i requisiti già derivanti dai regolamenti europei di ecodesign per caldaie a condensazione, pompe di calore e generatori a biomassa. La novità di rilievo è la disciplina esplicita dei sistemi ibridi, che finalmente trovano un inquadramento chiaro nel testo nazionale. Va inoltre ricordato che, in parallelo, i criteri di accesso agli incentivi per le pompe di calore sono cambiati nel corso del 2026, con il passaggio del parametro di riferimento dal COP istantaneo allo SCOP stagionale. È un tema che merita un approfondimento dedicato, ma che il progettista deve tenere presente fin dalle prime fasi, perché incide sulla scelta della macchina e sulla documentazione da produrre.

Cosa verificare in fase di dimensionamento

Il nuovo assetto rende ancora più delicato il dimensionamento della generazione, soprattutto quando si lavora con pompe di calore in contesti climatici rigidi. La resa reale di una pompa di calore va valutata alle temperature esterne di progetto e non solo nelle condizioni nominali di laboratorio: la prestazione stagionale racconta come la macchina si comporta davvero nell’arco dell’inverno, quando lavora a regime parziale e con temperature esterne basse. In un territorio come il Trentino-Alto Adige, dove le temperature invernali di progetto sono particolarmente basse, questa verifica non è un dettaglio formale ma la differenza tra un impianto che funziona come previsto e uno che delude in esercizio. Verificare la curva climatica, la compatibilità con i terminali esistenti e le dispersioni effettive dell’involucro resta il modo più sicuro per evitare errori che emergono solo dopo l’installazione.

L’obbligo dei sistemi di automazione BACS negli edifici non residenziali

È probabilmente la novità di maggiore impatto per la progettazione impiantistica del terziario e degli edifici pubblici. Il decreto rafforza il ruolo dell’automazione, rendendo obbligatoria l’adozione di sistemi di automazione e controllo degli edifici, i cosiddetti BACS, di classe di efficienza B o superiore secondo la norma UNI EN ISO 52120-1. Il punto rilevante è l’ampliamento della platea: l’obbligo, prima limitato alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni importanti di primo livello, si estende ora anche alle ristrutturazioni di secondo livello e alle riqualificazioni energetiche.

Quando scatta l’obbligo e quando è possibile derogare secondo il Decreto Requisiti Minimi

L’obbligo riguarda gli edifici non residenziali dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, ma è subordinato a due condizioni precise: l’installazione deve essere tecnicamente realizzabile e deve garantire, al netto di qualunque incentivo o beneficio fiscale, un tempo di ritorno semplice dell’investimento inferiore a sei anni. Quando queste condizioni non sono soddisfatte è possibile derogare, ma la mancata installazione dei BACS deve essere motivata dal progettista all’interno della relazione tecnica, documentando le ragioni tecniche o economiche.

Una logica analoga si applica in caso di sostituzione del generatore di calore: l’impianto deve essere dotato di dispositivi autoregolanti capaci di controllare separatamente la temperatura in ciascun vano o, dove giustificabile, in una zona riscaldata o raffrescata, sempre con la stessa verifica di fattibilità tecnico-economica e lo stesso limite di sei anni per il tempo di ritorno. Per il progettista, tutto questo si traduce in un compito nuovo e concreto: la valutazione economica dell’automazione entra a pieno titolo nella relazione tecnica e va documentata. 

Trattamento dell’acqua e ventilazione: conferme e criteri aggiornati

Il decreto conferma l’importanza del corretto trattamento dell’acqua negli impianti termici. Non è un aspetto secondario: la qualità dell’acqua incide sulla durata dei generatori, sull’efficienza dello scambio termico e sui costi di manutenzione nel tempo. Il passaggio verso le pompe di calore, che lavorano con logiche e temperature diverse rispetto alle caldaie tradizionali, richiede tra l’altro un’attenzione maggiore proprio alla gestione della qualità dell’acqua nei circuiti.

Sul versante della ventilazione, il decreto ribadisce il ruolo della ventilazione meccanica controllata nel bilancio energetico complessivo dell’edificio. Il nuovo metodo di calcolo distingue infatti i fabbisogni per singolo servizio, riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, acqua calda sanitaria e, negli edifici non residenziali, anche illuminazione e trasporto verticale. Ne deriva che la ventilazione va progettata come componente integrata del sistema e non come elemento accessorio, valutando il recupero di calore e la qualità dell’aria interna insieme alle prestazioni dell’involucro.

Decreto Requisiti Minimi: un quadro nuovo da affrontare con il partner giusto

Il Decreto Requisiti Minimi 2025 alza l’asticella della progettazione e chiede competenze aggiornate su normativa, dimensionamento e integrazione impiantistica. Affrontarlo con il supporto tecnico adeguato significa trasformare un adempimento in un’occasione per proporre soluzioni più efficienti e durature ai propri committenti.

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